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Decreto Rilancio: fino a 800 euro dal Reddito di Emergenza

31.05.2020

REM, acronimo di Reddito di Emergenza cerca di aiutare tutti quei nuclei familiari in difficoltà economica rimasti esclusi dalle altre indennità come quella per le partite iva, sportivi o il contribuito a fondo perduto. Vediamo insieme come funziona.

Reddito di emergenza - art.82 

Viene previsto un beneficio per quei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 erogato in due quote, ciascuna di importo pari a 400 moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del d.l. 28 Gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 Marzo 2019, n.4.

Il parametro per il quale moltiplicare è quindi uguale a:

  • 1 per il primo componente il nucleo familiare;
  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne .

Il parametro non può superare i seguenti valori:

  • 2 con un importo quota finale di 800 euro;
  • 2,1 con un importo quota finale di 840 euro in caso di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Requisiti per l’accesso

I nuclei familiari dovranno avere i seguenti requisiti necessari per l’accesso:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di Aprile, inferiore alla soglia spettante relativamente al proprio nucleo familiare dalla stessa indennità (400 moltiplicati per il parametro come sopra spiegato);
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare relativo all’anno 2019 inferiore al limite di 10.000 euro incrementato di 5.000 euro per ogni componente il nucleo successivo al primo e fino al limite di 20.000 complessivi. Il precedente limite può essere esteso a 25.000 in caso di presenza nel nucleo di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE);
  • un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

Incompatibilità 

Il reddito di emergenza è incompatibile con nuclei in cui almeno un componente sia percettore di:

  • indennità Covid-19 (600 euro) come disciplinata dal decreto Cura del 17 Marzo (art.27,28,29,30,38 e 44 del d.l. 18 Marzo 2020);
  • indennità Covid-19 così come disciplinata dall’art.84 del Decreto Rilancio;
  • indennità sportivi;
  • Indennità lavoratori domestici (così come disciplinati dall’art.85 del Decreto Rilancio).

Il REM è incompatibile anche con quei nuclei familiari in cui almeno un componente sia “al momento della domanda” in una delle seguenti condizioni:

  • titolare di pensione diretta o indiretta;
  • titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’indennità del REM;
  • percettore di reddito di cittadinanza;
  • stato detentivo;
  • ricoverati in strutture a totale carico dello Stato.

Relativamente agli ultimi due punti, per i nuclei familiari in cui sia presente uno più componenti in quelle condizioni il parametro moltiplicatore verrà calcolato senza tenere conto dei suddetti componenti.

Compatibilità

Il Rem (reddito di emergenza) è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

Domanda

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto. Il modello può essere presentato sia autonomamente che presso CAF e Patronati.