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Contributo a fondo perduto dal 15 Giugno 2020: come richiederlo

12.06.2020

Come previsto all'articolo 25 del decreto legge del 19 Maggio 2020,n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, che istituisce il contributo a fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento definisce modalità e termini per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Quali requisiti sono richiesti

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Di seguito i requisiti:

  • conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro;
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019.

Il precedente requisito non si applica se l'attività ha avuto inizio a partire dal 1 Gennaio 2019 oppure se il domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

A chi non spetta il contributo

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

Quanto ammonta il contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quali dati inserire nel modello d'istanza

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma (il conto deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al soggetto richiedente).
Tra i requisiti va indicato di essere un soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'art. dell'articolo 25 del D.L.n.34 del 2020:

Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103

Gli altri dati da riportare nell’istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.

Nel caso di contributo superiore a 150.000 euro bisognerà compilare anche il quadro A.

Come e quando presentare la domanda

Le istanze potranno essere presentate a partire dal giorno 15 Giugno 2020 e non oltre il giorno 13 Agosto 2020.

Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto l'istanza potrà essere trasmessa a partire dal 25 Giugno e non oltre il 24 Agosto.

Contributo a fondo perduto di importo inferiore o uguale a 150.000 euro

La domanda va presentata compilando l'apposito modello predisposto da Agenzia delle Entrate (che trovate in fondo alla pagina) e inviandolo esclusivamente in modalità informatica.
L'istanza potrà essere trasmessa nei seguenti modi:

  • attraverso un intermediario provvisto di delega per l'utilizzo per suo conto del Cassetto fiscale;
  • attraverso un intermediario provvisto di delega per l'utilizzo per suo conto del servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi";
  • attraverso un intermediario "specificatamente" delegato per la trasmissione dell'istanza;
  • in proprio attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.

Contributo a fondo perduto di importo superiore a 150.000 euro

In questo caso il modello dell'istanza dovrà essere:

  • corredato del quadro A ovvero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti (verifica antimafia);
  • predisposto in formato PDF;
  • firmato digitalmente dal soggetto richiedente;
  • inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'IBAN indicato nella domanda che dovrà necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente il contributo.

Controlli sullo stato della pratica

All’interno della procedura web presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il richiedente e l’eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all’elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all’esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.
In particolare, al link “Consultazione esito”, è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

Provvedimento Agenzia Entrate
Modello Istanza Contributo Fondo Perduto
Istruzioni
Guida al Contributo a Fondo Perduto.